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DPI: cosa sono e classificazione
DPI: cosa sono e come si classificano secondo la normativa
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L'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale rappresenta una delle misure fondamentali previste dal sistema di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro. 

Dietro l'impiego di un casco, di una mascherina o di un'imbracatura ci sono specifici obblighi normativi, responsabilità organizzative e procedure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, in caso di incidente, significano una vita salvata.

I dispositivi di protezione individuale (DPI) costituiscono una componente essenziale del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro: attrezzature progettate per ridurre l'esposizione del lavoratore a specifici rischi professionali.

Sono una misura di protezione che la legge disciplina in modo puntuale, attribuendo obblighi specifici a datore di lavoro, preposti e lavoratori.

In questo articolo trovi tutto quello che serve sapere sui DPI.

1. Cosa sono i DPI e cosa dice la legge

Il D.lgs. 81/08, il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, definisce i DPI come “qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore per proteggerlo da uno o più rischi che possono minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, inclusi complementi e accessori destinati allo stesso scopo”.

La definizione normativa evidenzia come il DPI abbia una funzione specifica: proteggere il singolo lavoratore dai rischi che non è stato possibile eliminare attraverso misure tecniche, organizzative o collettive.

Una definizione volutamente ampia, che abbraccia oggetti molto diversi tra loro: un guanto, una mascherina, un'imbracatura anticaduta. Quello che li accomuna è la funzione - proteggere chi li indossa - e il fatto che agiscono a livello individuale.

Proprio perché intervengono sul singolo individuo e non sulla fonte del rischio, i DPI rappresentano l'ultimo livello della gerarchia delle misure di prevenzione prevista dalla normativa. L'art. 15 del Testo Unico stabilisce che i DPI devono essere scelti come seconda alternativa rispetto alle misure di protezione collettiva.

Il principio generale prevede infatti che il rischio venga eliminato o ridotto prioritariamente attraverso interventi tecnici, organizzativi e dispositivi di protezione collettiva; solo successivamente si ricorre ai DPI per gestire gli eventuali rischi residui.

2. Cosa non è un DPI: i dispositivi esclusi

Non tutte le attrezzature o gli indumenti utilizzati durante il lavoro possono essere considerati dispositivi di protezione individuale.

La normativa esclude espressamente alcuni dispositivi, anche quando svolgono una funzione protettiva.

Non sono DPI gli indumenti da lavoro ordinari e le uniformi che non hanno una funzione specifica di tutela della salute o della sicurezza. Non lo sono le attrezzature usate dai servizi di soccorso e salvataggio, né quelle delle forze armate, di polizia e del personale addetto all'ordine pubblico.

Restano fuori anche le attrezzature di protezione proprie dei mezzi di trasporto, i materiali sportivi usati per attività sportive (non lavorative), i dispositivi per l'autodifesa o la dissuasione, e gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi.

La distinzione è importante perché solo i dispositivi che rientrano nella definizione normativa di DPI sono soggetti agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/425 e dal D.Lgs. 81/08.

3. Come si classificano i DPI: le tre categorie

Il Regolamento (UE) 2016/425 suddivide i DPI in tre categorie, in base alla gravità dei rischi da cui proteggono.

La classificazione dei DPI consente di definire requisiti di conformità, procedure di certificazione e livelli di formazione adeguati alla tipologia di rischio da cui il dispositivo protegge.

  1. I DPI di prima categoria (categoria I) coprono i rischi minimi: lesioni meccaniche superficiali, contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o con l'acqua per periodi prolungati, contatto con superfici calde fino a 50 °C, lesioni oculari da luce solare non diretta, condizioni atmosferiche non estreme. Pensa a guanti da giardinaggio, occhiali da sole per lavori all'aperto, copricapi leggeri.

  2. I DPI di seconda categoria (categoria II) comprendono tutti i dispositivi che non rientrano né nella prima né nella terza categoria. Tra gli esempi più diffusi figurano elmetti di protezione, calzature antinfortunistiche, occhiali protettivi e guanti contro rischi meccanici.

  3. I DPI di terza categoria proteggono da rischi che possono provocare conseguenze particolarmente gravi o irreversibili per la salute e la sicurezza del lavoratore. Proteggono da rischi che possono causare conseguenze molto gravi - morte o danni irreversibili alla salute. L'elenco comprende sostanze e miscele pericolose; atmosfere con carenza di ossigeno; agenti biologici nocivi; radiazioni ionizzanti; temperature estreme (sopra i 100 °C o sotto i -50 °C); cadute dall'alto; scosse elettriche e lavoro sotto tensione; annegamento; tagli da seghe a catena; getti ad alta pressione; ferite da proiettile o da coltello; rumore nocivo.

Per i DPI di terza categoria non basta la formazione: il lavoratore deve essere anche addestrato all'uso. Per questi dispositivi la normativa prevede obblighi aggiuntivi, sia in termini di certificazione sia di formazione e addestramento degli utilizzatori.

4. Gli obblighi del datore di lavoro sui DPI

Il D.Lgs. 81/08 attribuisce al datore di lavoro una serie di responsabilità che riguardano l'intero ciclo di gestione dei DPI, sia la scelta dei DPI sia la loro gestione nel tempo. Il punto di partenza è sempre la valutazione dei rischi: il datore di lavoro deve definire le caratteristiche che i DPI devono avere per essere adeguati. La scelta va aggiornata ogni volta che cambiano in modo significativo le condizioni di lavoro.

Vanno tenute in considerazione anche le esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore. La scelta deve tenere conto non solo del livello di protezione richiesto, ma anche delle caratteristiche ergonomiche e delle condizioni operative in cui il dispositivo verrà utilizzato.

La manutenzione è a carico del datore di lavoro, che deve assicurare igiene ed efficienza mediante interventi periodici, riparazioni e sostituzioni quando necessario.

Salvo casi particolari, ogni DPI deve essere destinato a un utilizzo personale.

Se, per ragioni eccezionali, lo stesso dispositivo deve essere condiviso tra più lavoratori, il datore di lavoro è tenuto ad adottare misure idonee a eliminare qualsiasi rischio igienico o sanitario per i vari utilizzatori.

Informazione, formazione e addestramento rappresentano elementi essenziali per garantire un utilizzo corretto ed efficace dei DPI: il datore di lavoro deve informare i lavoratori sui rischi da cui il DPI li protegge, rendere disponibili in azienda informazioni adeguate su ogni dispositivo, stabilire procedure per la riconsegna e il deposito al termine dell'utilizzo.

Il tema della formazione e dell'addestramento è uno dei pilastri dell'intero sistema di prevenzione.

5. Gli obblighi dei lavoratori

I lavoratori hanno il dovere di partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dall'azienda e di utilizzare correttamente i DPI ricevuti secondo le istruzioni fornite.

Devono inoltre averne cura, non apportare modifiche non autorizzate e segnalare tempestivamente eventuali anomalie, difetti o condizioni che possano comprometterne l'efficacia.

Il corretto utilizzo dei DPI non è solo un obbligo normativo: è parte integrante di una cultura della prevenzione che coinvolge ogni persona presente in azienda, a tutti i livelli.

Per Gruppo Acinque, la sicurezza si costruisce attraverso la combinazione di misure organizzative, tecnologie, formazione e comportamenti responsabili. I DPI rappresentano uno degli strumenti che contribuiscono concretamente alla tutela delle persone nei diversi contesti operativi.

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IN BREVE

I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono attrezzature destinate a proteggere il lavoratore dai rischi che non possono essere eliminati attraverso misure di prevenzione collettive o organizzative. Il D.Lgs. 81/08 e il Regolamento (UE) 2016/425 ne disciplinano caratteristiche, utilizzo e responsabilità. I DPI sono classificati in tre categorie in base alla gravità dei rischi da cui proteggono: dalla categoria I per i rischi minimi alla categoria III per quelli che possono causare danni gravi o irreversibili. Il datore di lavoro è responsabile della loro scelta, manutenzione, informazione e formazione, mentre i lavoratori sono tenuti a utilizzarli correttamente e a segnalarne eventuali anomalie.

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