2. Da telecommuting a telelavoro: traduzione e primi passi
Le intuizioni americane impiegano poco tempo a fare il giro del mondo.
Nello stesso periodo, anche in Italia si comincia a parlare di telecommuting. O più correttamente, di lavoro a domicilio e telelavoro.
La Legge n. 877 del 1973 sancisce ufficialmente definizione e diritti del “lavoro a domicilio”.
“È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, [...] lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori”.
La normativa in materia subirà poi diversi aggiornamenti nel corso dei decenni successivi, fino ad arrivare al 1998.
A cavallo del nuovo millennio, si discute ufficialmente di telelavoro.
La Legge n. 1191/1998 ne regola l’esecuzione, stabilendo:
- tutela dal punto di vista del salario;
Ma per parlare di smart working ci vorrà ancora del tempo.
Nel 2004 l’Italia recepisce l’Accordo Quadro Europeo sul Telelavoro, che costruisce i pilastri dello smart working odierno:
- la volontarietà, ovvero l’adozione del telelavoro su base volontaria da ambedue le parti (persona e azienda);
- la prevenzione dell'isolamento, a carico del datore di lavoro;
- la riservatezza, riguardante l'installazione di strumenti di controllo.
Ma è nel 2017 che telelavoro e approccio flessibile si incontrano: grazie alla Legge n. 81/2017, nascono i concetti di “lavoro agile” e “smart worker”.
La normativa declina per la prima volta l’approccio flessibile come una modalità di lavoro utile a conciliare meglio la vita privata e lavorativa e nasce il modello di lavoro per obiettivi.
A differenza dell’Accordo sul Telelavoro, che prevede un’unica postazione fissa dove svolgere le attività, il “lavoro agile” introduce il modello ibrido a cui facciamo riferimento oggi.
L’evolversi dello smart working è accompagnato anche da una maggiore attenzione verso la salute mentale: sempre con la Legge n. 81/2017, nasce il “diritto alla disconnessione”.