1. Disabilità e lavoro: dalla definizione al collocamento mirato
Cosa intendiamo con disabilità?
Uno degli aspetti più significativi e qualificanti del D.Lgs. n. 62/2024 riguarda proprio la definizione della «condizione di disabilità». In particolare, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), questa deve intendersi ora come la «duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale [della persona] che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri».
Da quasi trent’anni, il punto di riferimento per la disabilità nel mondo del lavoro è la Legge 68 del 1999, tuttora in vigore. Questa norma ha cambiato radicalmente il modo in cui si parla di inserimento lavorativo.
In passato le aziende erano semplicemente obbligate ad assumere una certa quota di persone con disabilità, senza troppe attenzioni al tipo di mansione. Con questa legge è stato introdotto il principio del “collocamento mirato”: un approccio più intelligente e umano, che punta a mettere la persona giusta al posto giusto, valorizzando le sue reali capacità.
In pratica, il collocamento mirato ti permette di iscriverti a una lista gestita dai Centri per l’Impiego del tuo territorio. Da lì inizia un percorso che mette in relazione il tuo profilo professionale con le opportunità disponibili, tenendo conto non solo delle competenze, ma anche delle condizioni che possono rendere un ambiente di lavoro davvero accessibile.
Per entrare in questo percorso bisogna essere disoccupati e avere un riconoscimento ufficiale di invalidità rilasciato dall’INPS.