4. Come funziona il TFR in un fondo pensione
Uno degli aspetti più rilevanti della previdenza complementare è la possibilità di destinare a un fondo pensione il proprio Trattamento di Fine Rapporto.
Il lavoratore del settore privato deve decidere cosa fare del TFR entro sei mesi dalla prima assunzione: può conferirlo a una forma di previdenza complementare oppure lasciarlo in azienda. La scelta non è banale. Se lasciato in azienda, il TFR viene rivalutato ogni anno secondo un tasso fisso, pari all'1,5% più il 75% dell'inflazione. Se invece viene conferito a un fondo pensione, viene investito sui mercati finanziari, con rendimenti potenzialmente superiori ma anche soggetti all'andamento dei mercati.
Esiste poi il meccanismo del silenzio-assenso. Se il lavoratore non esprime alcuna preferenza entro i sei mesi, il TFR viene automaticamente trasferito al fondo pensione previsto dal contratto collettivo. Quando i fondi previsti sono più di uno, il TFR confluisce in quello a cui è iscritta la maggioranza dei dipendenti dell'azienda.
È una scelta irreversibile: chi decide di conferire il TFR alla previdenza complementare non può tornare indietro, quindi non verrà più liquidato a fine rapporto, ma contribuirà a formare la rendita integrativa.
A partire dal 1° luglio 2026, la normativa introduce un'importante riforma per accelerare l'adesione alla previdenza complementare dei nuovi assunti, modificando la gestione dei tempi. Il lavoratore viene iscritto automaticamente al fondo pensione collettivo di riferimento fin dal primo giorno di lavoro, e ha a disposizione 60 giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso esplicito.
Durante questo bimestre, il datore di lavoro accantona provvisoriamente il TFR: se il dipendente non si oppone, l'iscrizione diventa definitiva e irreversibile allo scadere del termine; se invece sceglie di rinunciare entro i 60 giorni, l'adesione viene annullata con effetto retroattivo e il TFR rimane in azienda, o potrà essere destinato a un fondo pensionistico scelto liberamente dal lavoratore.